(Pubblicato sul supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2013) LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 6 dicembre 2012:
Vista la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea;
Visti gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in
attuazione del principio di leale collaborazione al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune;
Vista la lettera in data 30 ottobre 2012, con la quale il Ministero
della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;
Vista la lettera in data 7 novembre 2012, con la quale la predetta
proposta e' stata diramata alle Regioni e Province autonome;
Vista la nota del 26 novembre 2012, con la quale la Regione Veneto,
Coordinatrice della Commissione salute, ha espresso avviso tecnico
favorevole sulla proposta di accordo di cui trattasi;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano;
Sancisce accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nei seguenti termini:
Considerati:
il decreto del Ministro della sanita' 8 febbraio 1982 recante
«Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma dell'art. 1,
lettera a), n. 5 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;
la legge 18 ottobre 2001, n. 3 che - nel novellare l'art. 117
della Costituzione - annovera la «tutela della salute» tra le materie
di potesta' legislativa concorrente;
la legge 16 marzo 1987, n. 115 recante «Disposizioni per la
prevenzione e la cura del diabete mellito», che considera il diabete
come malattia di alto interesse sociale, sia per l'impatto sulla vita
di relazione della persona che per le notevoli refluenze sulla
societa' e raccomanda di favorire l'inserimento delle persone con
diabete nelle attivita' scolastiche, sportive e lavorative;
in particolare l'art. 2 della richiamata legge n. 115 del 1987
che dispone che vengano stabiliti, con atto di indirizzo e
coordinamento, gli interventi operativi piu' idonei per individuare
le fasce di popolazione a rischio diabetico e per programmare gli
interventi sanitari su tali fasce;
l'art. 5 della suddetta legge n. 115 del 1987 che prevede che
vengano stabiliti, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978
n. 833, criteri di uniformita' validi per tutto il territorio
nazionale, relativamente a strutture e parametri organizzativi dei
servizi diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di
diagnosi e terapia, anche in armonia con i suggerimenti
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita';
il Protocollo d'intesa tra il Ministro della sanita' ed il
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1991 che, in
attuazione dell'art. 5 della richiamata legge n. 115 del 1987, ha
definito le azioni piu' idonee per individuare le fasce di
popolazione a rischio diabetico e programmare interventi e che ha
individuato criteri uniformi su tutto il territorio nazionale
relativamente a strutture e parametri organizzativi dei servizi
diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e
terapia della malattia diabetica;
la legge 27 maggio 1991, n. 176 recante «Convenzione sui Diritti
del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989», che definisce
l'area pediatrica e che riconosce che i fanciulli piu' deboli devono
condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la
loro dignita', favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro
attiva partecipazione alla vita della comunita', il diritto dei
fanciulli con fragilita' di beneficiare di aiuti e di cure speciali,
gratuite ogni qualvolta cio' sia possibile; che riconosce altresi' il
diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e
di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione, garantendo che
nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali
servizi;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, che stabilisce che le prestazioni socio-sanitarie a
elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare
rilevanza terapeutica e intensita' della componente sanitaria e
attengono prevalentemente all'area materno-infantile e che devono
essere realizzati programmi a forte integrazione fra assistenza
ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare
riferimento all'assistenza per patologie croniche di lunga durata;
il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro della solidarieta' sociale del 24 aprile 2000 recante
«Adozione del Progetto obiettivo materno infantile relativo al Piano
Sanitario Nazionale per il triennio 1998/2000», che promuove la
salute in eta' evolutiva nella comunita' e garantisce adeguata
assistenza in Unita' Operativa pediatrica al bambino con malattie
croniche o disabilitanti, accentuando la tendenza alla
deospedalizzazione con adeguati piani di assistenza sul territorio;
la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»,
che promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo
delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di
tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali,
attraverso il coordinamento e l'integrazione con gli interventi
sanitari e dell'istruzione;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001, recante: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e
successive modificazioni e integrazioni, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33;
il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante
Piano sanitario nazionale 2006-2008, pubblicato nel Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, che
fissa gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia
costituzionale del diritto alla salute e prevede che i suddetti
obiettivi sono conseguibili nel rispetto dell'Accordo sancito da
questa Conferenza l'8 agosto 2001 (Rep. Atti n. 1285/CSR) e nei
limiti e in coerenza con le risorse programmate nei documenti di
finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale e con i programmati Livelli Essenziali
di Assistenza;
Tenuto conto che:
recenti indicazioni a livello europeo che evidenziano la
necessita' di sviluppare politiche nazionali per prevenzione,
trattamento e cura del diabete, in linea con lo sviluppo sostenibile
dei vari sistemi di assistenza sanitaria, nonche' di elaborare
strumenti adeguati per il raggiungimento di livelli di assistenza
appropriati, che abbiano l'obiettivo di stabilizzare la malattia e
migliorare la qualita' di vita del paziente;
con l'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta
del 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 63/CSR) sul Piano Nazionale di
Prevenzione 2010-2012, con il quale si ribadisce l'impegno nel campo
della prevenzione del diabete e delle sue complicanze attraverso
azioni da attuarsi all'interno di quattro macro-aree di intervento
(medicina predittiva, programmi di prevenzione collettiva, programmi
di prevenzione rivolti a gruppi di popolazione a rischio, programmi
volti a prevenire complicanze e recidive di malattia);
nell'ambito della «Commissione permanente sulla malattia
diabetica», che ha operato presso il Ministero della salute con il
coinvolgimento delle Regioni, delle associazioni dei pazienti e delle
Societa' scientifiche, e' stato elaborato il documento indicato in
oggetto, il quale e' volto ad individuare alcuni obiettivi strategici
per migliorare le attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione del
diabete, favorire percorsi che garantiscano al paziente uniformita'
di risposte e delineare le strategie generali e specifiche per la
realizzazione di ciascun obiettivo;
per meglio garantire che la tutela della salute delle persone
affette da diabete, inoltre, e' necessario che vi sia omogeneita'
nelle azioni regionali e locali e, a tal fine, con il documento in
parola si forniscono indicazioni per il miglioramento della qualita'
dell'assistenza, in linea con l'evoluzione registrata in ambito
scientifico e tecnologico e con i nuovi modelli organizzativi diffusi
in vaste aree del territorio;
Si conviene
sulla necessita' di:
contribuire al miglioramento della tutela assistenziale della
persona con diabete o a rischio di diabete, anche attraverso
l'ottimizzazione delle risorse disponibili;
ridurre il peso della malattia sulla singola persona e sul contesto
sociale;
rendere piu' efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini
di prevenzione e assistenza, assicurando equita' di accesso e
riducendo le disuguaglianze sociali;
sistematizzare a livello nazionale tutte le attivita' nel campo
della malattia diabetica al fine di rendere piu' omogeneo il processo
diagnostico-terapeutico;
affermare la necessita' di una progressiva transizione verso un
nuovo modello di sistema integrato, proiettato verso un disegno
reticolare «multicentrico», mirato a valorizzare sia la rete
specialistica diabetologica sia tutti gli attori della assistenza
primaria;
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano si
impegnano a recepire con propri provvedimenti il documento: «Piano
sulla malattia diabetica», Allegato A), parte integrante del presente
atto, e a dare attuazione ai suoi contenuti nei rispettivi ambiti
territoriali.
All'attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Roma, 6 dicembre 2012
Il Presidente: D'Andrea
Il segretario: Siniscalchi
Intero testo con allegati Intesa Diabete